Negli ultimi mesi molti utenti hanno segnalato un fatto concreto. Diversi exchange e operatori “crypto” non compaiono più nel registro OAM, oppure non rinnovano la presenza come prima. Da qui nasce il dubbio: “se non è nel registro italiano, allora non può operare”. Il punto è questo. L’uscita di scena dal registro OAM, spesso, non segnala un’attività illegale. Segnala una scelta societaria resa possibile dal nuovo quadro europeo, cioè il passaggio da VASP a CASP e il meccanismo del passaporto europeo MiCA.
Indice
Che cos’è davvero il registro OAM e perché è nato
Il registro OAM nasce come strumento nazionale legato soprattutto agli obblighi antiriciclaggio. In pratica non era una “licenza finanziaria” paragonabile a quelle bancarie o di investimento. Era un censimento obbligatorio per chi offriva servizi su valute virtuali e wallet verso il pubblico italiano, con flussi informativi periodici.
Questa struttura aveva un limite evidente. Ogni Paese UE poteva introdurre requisiti propri, con costi organizzativi duplicati. Per un operatore internazionale significava gestire adempimenti diversi in ogni Stato, anche solo per offrire servizi simili.
Perché oggi “sparire” dall’OAM non significa uscire dall’Italia
Con MiCA cambia la logica di fondo. L’Unione Europea introduce un regime unico per i fornitori di servizi su cripto-attività, cioè i CASP, con regole più strutturate su governance, controlli, tutele operative e accesso al mercato. La conseguenza pratica è la più rilevante: chi ottiene l’autorizzazione in uno Stato membro può operare anche negli altri Stati UE tramite notifica e prestazione transfrontaliera, senza dover “replicare” un registro nazionale come condizione principale di accesso.
A quel punto molti gruppi internazionali fanno un ragionamento semplice. Conviene concentrare sede e compliance in un solo Paese UE, prendere lì l’autorizzazione, poi servire l’Italia con il passaporto. In questo schema, mantenere una struttura italiana “solo per l’OAM” diventa meno utile. Da qui l’effetto che si vede dall’esterno: l’OAM si alleggerisce, restano soprattutto gli operatori con sede effettiva in Italia o chi è ancora in fase transitoria.
OAM e MiCA: cosa cambia
| Registro OAM (VASP) | Registro nazionale legato soprattutto a obblighi AML e tracciabilità operativa sul territorio italiano. |
| MiCA (CASP) | Autorizzazione europea con regole più ampie e possibilità di operare in UE tramite passaporto. |
Il regime transitorio italiano e le date che contano davvero
In Italia il passaggio è stato accompagnato da un periodo transitorio. Qui conviene essere molto concreti, perché le date fanno la differenza.
L’OAM ha comunicato la proroga del regime transitorio fino al 30 giugno 2026 e lo spostamento del termine per presentare l’istanza di autorizzazione al 30 dicembre 2025, in linea con l’intervento normativo di metà 2025.
Poi cosa succede. Se un operatore era già iscritto e ha presentato istanza nei termini, può continuare a operare durante l’istruttoria, ma comunque dentro le finestre previste. L’OAM, infatti, indica che il 30 dicembre 2025 è scaduto come termine per presentare l’istanza che consente di proseguire come VASP “in attesa” dell’esito.
30 dicembre 2025 è la data-chiave per l’istanza nel transitorio, mentre 30 giugno 2026 è il limite della proroga del regime transitorio. Dopo, la continuità operativa dipende dall’autorizzazione MiCA o dalla piena operatività in passaporto secondo le regole UE.
Micro-scenario realistico: quando l’assenza dall’OAM crea panico
Un trader o un possessore di crypto apre l’app dell’exchange usato da anni e nota che nel sito dell’operatore non si parla più di registro OAM. Cerca il nome nell’elenco italiano e non lo trova. A quel punto scatta la paura: fondi bloccati, rischio truffa, necessità di chiudere tutto.
Nella pratica, però, il punto non è “esserci o non esserci” nel registro storico. Il punto è capire con quale titolo opera oggi. Se l’operatore sta servendo clienti italiani tramite autorizzazione in un altro Paese UE e passaporto MiCA, la sua presenza nell’elenco italiano può perdere centralità, mentre diventano decisivi i riferimenti autorizzativi nello Stato membro di origine e le comunicazioni regolamentari richieste dal nuovo quadro.
Perché restano soprattutto gli operatori con sede effettiva in Italia
Per chi ha struttura, management e operatività in Italia, la via naturale è l’autorizzazione “domestica” con le autorità italiane competenti. Consob chiarisce che, per l’accesso al mercato dei CASP specializzati, le competenze autorizzative sono incardinate in Consob, con il parere della Banca d’Italia.
Questa differenza spiega l’apparente paradosso. Gli operatori esteri possono scegliere un “hub” UE e servire senza alcun problema i consumatori italiani. Gli operatori italiani, invece, non possono “delocalizzare” la sostanza solo per comodità, perché contano sede effettiva, governance e organizzazione. Quindi restano più visibili nel perimetro nazionale durante la transizione.
Come orientarsi: cosa fare prima di usare un exchange
Qui conviene ragionare come si ragiona con qualunque intermediario digitale.
Ecco le verifiche da fare:
- Titolo operativo: presenza nel perimetro autorizzativo MiCA nello Stato membro di origine, oppure indicazione di operatività nel regime transitorio dove ancora previsto.
- Comunicazioni su continuità e migrazione: messaggi chiari su cosa cambia per contratti, custodia e condizioni.
- Segregazione e tutele: indicazioni su custodia, separazione degli asset e policy in caso di crisi operativa.
- Canali di reclamo: procedura scritta, tempi di risposta, recapiti verificabili.
- Tracciabilità documentale: estratti, movimenti, report scaricabili e storicizzati.
DAC8: il vero “cambio di clima” sulla trasparenza fiscale dal 2026
Molti discorsi pubblici si concentrano sull’OAM. Nel frattempo sta arrivando un passaggio molto più impattante per l’utente finale: la rendicontazione fiscale automatica.
La Commissione UE indica l’avvio della raccolta dati sulle operazioni “reportable” dal 1° gennaio 2026, con logiche di scambio informativo tra amministrazioni fiscali.
Questo dettaglio chiude un equivoco frequente. Il fatto che un operatore operi in Italia via passaporto non significa opacità fiscale. Anzi, l’orientamento europeo va nella direzione opposta: qualità del dato, identificazione, reportistica.
Dal 1° gennaio 2026 parte la raccolta dati. Quindi conviene conservare da subito report, movimenti e documentazione di acquisto, perché ricostruire a posteriori i costi storici diventa la parte più faticosa.
Prove e documenti da conservare se l’operatore cambia “casa” regolatoria
Quando un exchange cambia entità UE di riferimento o riorganizza il servizio, il rischio più comune non è il “blocco”. Il rischio è perdere pezzi di storico o non riuscire a ricostruire correttamente le operazioni.
- Estratti conto e movimenti;
- Report di acquisto;
- Comunicazioni contrattuali;
- Prova dei trasferimenti bancari;
- Storico dei wallet.
Errori comuni da evitare quando un exchange non risulta più “italiano”
Un cambio di perimetro non va gestito di impulso. Di solito gli errori nascono dalla fretta.
Le cose da NON fare:
- Spostare fondi in emergenza senza tracciare costi e motivazioni dell’operazione;
- Chiudere account senza scaricare report completi e documenti contrattuali;
- Confondere assenza dall’OAM con “non autorizzato”, senza verificare il titolo UE;
- Usare piattaforme non identificabili solo perché “più comode” sul breve periodo.
Che lettura dare oggi alla “fuga” dall’OAM
Il quadro è più semplice di quanto sembri. Con MiCA non conta più solo un registro nazionale come l’OAM. Conta l’autorizzazione ottenuta in un Paese dell’Unione, perché con quella l’exchange può offrire servizi anche in Italia. Per questo l’elenco OAM, da solo, non dice più tutto su chi può operare “regolarmente”.
Poi c’è la fase di passaggio italiana, che ha avuto scadenze precise. Una data ha pesato più delle altre, cioè il 30 dicembre 2025, perché era il termine legato alle domande per continuare a operare nel transitorio.
Nella pratica conviene ragionare così. Non basta cercare un nome su un elenco. Serve capire su quale autorizzazione si appoggia oggi l’operatore e cosa dichiara in modo chiaro nelle sue comunicazioni ufficiali.
Chi usa o sta scegliendo un exchange può fare due cose molto concrete. Prima, controllare come l’operatore spiega il proprio status (autorizzazione UE, passaporto, transizione). Seconda, tenere in ordine report, movimenti e storico degli acquisti, perché dal 2026 la tracciabilità e la rendicontazione diventano ancora più centrali.

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